la seguente legge: Art. 1. Per l'anno 1987, gli stanziamenti del capitolo di spesa di previsione per il medesimo esercizio previsti dalla legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, sono modificati, per competenza e cassa, nei termini seguenti: (Omissis). Conseguentemente restano soppressi il cap. 232433 e la partita n. 5 dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1987. L'utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla presente legge, ha luogo nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla legge 1 dicembre 1983, n. 651, e dalla legge n. 64/1986 riguardanti l'intervento straordinario nel Mezzogiorno e subordinatamente all'ammissione al finanziamento da parte del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.