la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   Per  l'anno  1987,  gli  stanziamenti  del  capitolo  di  spesa di
previsione per il medesimo esercizio previsti dalla  legge  regionale
26 novembre 1986, n. 70, sono modificati, per competenza e cassa, nei
termini seguenti:
   (Omissis).
   Conseguentemente  restano soppressi il cap. 232433 e la partita n.
5 dell'elenco n. 5, allegato al bilancio 1987.
   L'utilizzazione  degli stanziamenti previsti dalla presente legge,
ha luogo nel rispetto delle prescrizioni  stabilite  dalla  legge  1
dicembre   1983,  n.  651,  e  dalla  legge  n.  64/1986  riguardanti
l'intervento  straordinario  nel   Mezzogiorno   e   subordinatamente
all'ammissione  al  finanziamento  da  parte  del  Ministero  per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno.